Certificazioni anagrafiche

Data di pubblicazione:
06 Novembre 2019
Certificazioni anagrafiche

L'Ufficio Anagrafe del Comune di Tavullia rilascia, al momento della richiesta, i seguenti certificati, singoli o cumulativi: Residenza / stato di famiglia / stato di famiglia ad uso assegni familiari / cittadinanza / godimento dei diritti politici / iscrizione nelle liste elettorali / esistenza in vita / stato libero / vedovanza, ecc. I certificati anagrafici hanno validità di sei mesi; possono essere utilizzati anche oltre la data di scadenza, purché l'interessato dichiari, in fondo al documento, che i dati riportati non hanno subito variazioni rispetto alla data del rilascio. 
Attenzione! 
È importante ricordare che in via generale le certificazioni anagrafiche, al contrario di quanto comunemente si ritenga, devono essere rilasciate in carta resa legale, con applicazione di marca da bollo da Euro 16,00. Il rilascio in carta libera è previsto esclusivamente nei casi elencati nella tabella B del D.P.R. n. 642/72.

Quando l'utente richiede un certificato anagrafico è tenuto pertanto ad indicare l'uso al quale il documento è destinato. In caso contrario l'operatore comunale sarà costretto ad applicare la marca da bollo. La mancata applicazione dell'imposta di bollo, quando prevista, comporta evasione fiscale, con responsabilità solidale a carico del richiedente e del pubblico ufficiale che rilascia il certificato.
 



Autenticazione di copia

Autenticare la copia di un atto o di un documento significa attestare che la copia stessa è conforme all'originale. L'interessato deve pertanto presentarsi allo sportello con il documento originale e la copia che intende autenticare, in modo che il funzionario addetto possa operare il dovuto confronto. 

Le copie così autenticate tengono luogo degli originali a tutti gli effetti, ma possono essere presentate soltanto ad organi della Pubblica Amministrazione; risultano invece prive di valore per quanto riguarda i rapporti di natura privatistica.

In base alle recenti innovazioni in materia di documentazione amministrativa è inoltre prevista, sia pure limitatamente ai procedimenti concorsuali, una sorta di "auto-autenticazione" di copia. Infatti l'interessato può dichiarare di essere a conoscenza del fatto che la copia di una pubblicazione (una rivista, un libro, un articolo)o di un titolo (di studio, di abilitazione, di servizio, ecc.)è conforme all'originale in suo possesso.
 



Autenticazione di fotografia

L'interessato deve presentarsi di persona allo sportello con la fotografia da autenticare e un documento di riconoscimento.

L'autenticazione (a volte definita nel linguaggio amministrativo, "legalizzazione") è richiesta in genere per il rilascio del passaporto, della patente di guida o di altre autorizzazioni come porto d'armi, licenza di caccia, licenza di pesca, è in esenzione dal bollo rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000.



Autenticazione di firma

La legge Bassanini e il più recente D.P.R. 445/2000, hanno abolito l'autenticazione della firma sulle istanze da produrre ad organi della Pubblica Amministrazione o ad imprese di gestione di servizi pubblici, purché la sottoscrizione avvenga davanti all'impiegato al quale si consegna l'atto. 

Pertanto il cittadino, munito di documento di riconoscimento in corso di validità, può recarsi direttamente presso l'ufficio a cui l'istanza è rivolta (Regione, Provincia, Camera di Commercio, Motorizzazione Civile, Ufficio Imposte Dirette, ecc.) e firmare di fronte al dipendente addetto, senza più passare attraverso gli uffici comunali.

In caso di invio per posta o consegna tramite terzi occorre allegare all'istanza fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore. 

Va infine ricordato, sebbene non si tratti ormai di una novità, che la firma da apporre in calce alle domande di partecipazione a concorsi o selezioni per l'assunzione nelle PP.AA. non è più soggetta ad autenticazione.
 



Documentazione mediante semplice esibizione

Un altro passo in avanti sulla strada della semplificazione amministrativa è la possibilità di attestare cognome e nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza attraverso la semplice esibizione della carta d'identità. 

La legge riconosce infatti al documento di riconoscimento lo stesso valore probatorio dei corrispondenti certificati; pertanto è vietato alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori di pubblici servizi di richiedere certificati attestanti dati che si possono ricavare dal documento di riconoscimento esibito.

Così, ad esempio, di fronte alla richiesta di un certificato di nascita, il cittadino può presentare la carta d'identità, dove data e luogo di nascita risultano indicati; altrettanto di fronte alla richiesta di un certificato di residenza, sempre ammesso che nel frattempo l'indirizzo indicato sulla carta d'identità non abbia subito variazioni, oppure può presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000.
 



Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà serve per dichiarare, sotto la propria responsabilità, quei fatti, stati e qualità personali a conoscenza dell'interessato, che non rientrano tra le posizioni autocertificabili elencate dall'art. 46 del D.P.R. 445/2000.

Si differenzia dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione in quanto non sostituisce un certificato, bensì un atto di notorietà, che appartiene alla categoria delle verbalizzazioni e che richiederebbe la presenza di due testimoni a conoscenza dei fatti. 

Si possono quindi sostanzialmente distinguere tre ipotesi:

  • Quando la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà viene presentata insieme o comunque in seguito ad una domanda rivolta alla P.A, il cittadino deve semplicemente firmare davanti al dipendente addetto.

  • Se la domanda e la contestuale dichiarazione sono presentate tramite un'altra persona o inviate per posta o per fax, occorre allegare la fotocopia di un documento d'identità di chi ha firmato l'una e l'altra.

  • Nei rari casi in cui la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è resa in forma autonoma, senza essere collegata ad un'istanza, è ancora richiesta l'autenticazione della firma da parte di un pubblico ufficio, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 445/2000.

Ultimo aggiornamento

Giovedi 03 Novembre 2022