Passaporto

Data di pubblicazione:
06 Novembre 2019
Passaporto

Il passaporto ordinario è valido per tutti i Paesi i cui governi sono riconosciuti da quello italiano e può essere ottenuto da tutti i cittadini della Repubblica che dichiarino di non trovarsi nelle condizioni che per legge ne impediscono il rilascio, (art. 3 Legge 1185/67 lett. d) "coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà..omissis" e lett. a) "coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione..omissis").
Viene rilasciato dalle Questure e, all'estero, dalle rappresentanze diplomatiche e consolari.
Il passaporto ha durata decennale. Alla scadenza della validità, riportata all'interno del documento, non si rinnova ma si deve richiedere l'emissione di un nuovo passaporto. 
Per chi deve partire raccomandiamo di visitare il sito del Ministero Affari Esteri all'indirizzo: http://www.viaggiaresicuri.it/

N.B. Dal 26.06.2012 tutti i minori potranno viaggiare in Europa e all'estero soltanto con un documento di viaggio individuale. Ne consegue che da quella data non sono più valide tutte le iscrizioni dei minori sul passaporto dei genitori. Al contempo i passaporti dei genitori con iscrizioni di figli minori rimangono validi per il solo titolare fino alla naturale scadenza.

LA DOMANDA per il rilascio può essere presentata presso i seguenti uffici del luogo di residenza secondo quanto disposto dalla legge 21 novembre 1967 n. 1185 art.6:

  • la Questura - l'ufficio passaporti di Pesaro

  • l' ufficio Anagrafe del Comune di Tavullia 


RECAPITI TELEFONICI E ORARI APERTURA AL PUBBLICO
sede - Tel. 0721/477928 
e-mail PEC: comune@pec.comuneditavullia.it 

Si ricorda che le impronte digitali sono acquisite solo presso gli uffici della Polizia di Stato-Questura anche in tempi differiti rispetto alla presentazione dell'istanza.
E' possibile consultare il sito di Agenda passaporto https://www.passaportonline.poliziadistato.it per richiedere online il passaporto.
Al momento della domanda eventualmente presentata presso l'Ufficio Anagrafe, sarà l'ufficio stesso a prenotare appuntamento con ora data e luogo per le impronte digitali eliminando le lunghe attese negli uffici di polizia.

In aderenza alla vigente normativa europea, dal 20 maggio 2010 viene rilasciato, da tutte le Questure in Italia ed all'estero dalle rappresentanze diplomatiche e consolari, un nuovo modello di passaporto elettronico costituito da un libretto a 48 pagine a modello unificato. Tale libretto è dotato di un microchip in copertina, che contiene le informazioni relative ai dati anagrafici, la foto e le impronte digitali del titolare ad eccezione delle sotto elencate categorie:

  • Minori di anni 12;

  • Analfabeti (il cui stato sia documentato con un atto di notorietà );

  • Coloro che presentino una impossibilità fisica accertata e documentata che impedisca l'apposizione della firma;

Per i minori la procedura prevede che vengano acquisite le impronte dal compimento dei 12 anni di età.

LA DOCUMENTAZIONE
Alla domanda è necessario allegare:

  • documento di riconoscimento valido (suggeriamo di portare con sé, oltre all'originale, anche una fotocopia del documento).

  • 2 foto formato tessera identiche e recenti (chi indossa occhiali da vista può tenerli purché le lenti siano non colorate e la montatura non alteri la fisionomia del volto. Le fotografie per il rilascio del passaporto elettronico dovranno avere le seguenti caratteristiche: non anteriori a 6 mesi dalla data di presentazione dell'istanza, dimensioni 40x40 mm., sfondo bianco, volto ripreso frontalmente completamente scoperto senza ombre o riflessi, ricomprendente il 75-80% dello spazio, stampate su carta non lucida e con colori ad alta definizione, espressione del viso neutra con la bocca chiusa, l'eventuale presenza di occhiali deve permettere chiaramente la distinzione degli occhi che devono risultare chiari e privi di riflessi. Non sono accettate foto digitali.

  • 1 contrassegno telematico di € 40,29 per passaporto (da acquistare in una rivendita di valori bollati prima di presentarsi con la documentazione nell'Ufficio che rilascia i passaporti). Ricordiamo che dal 1 settembre 2007 il contrassegno sostituisce la marca da bollo e ha una validità di 365 giorni a decorrere dalla data del rilascio del passaporto. Per gli anni successivi la scadenza fa riferimento la data dell'emissione del passaporto.
    (Con nota del 16 gennaio 2012, il Ministero degli Affari Esteri, a parziale modifica delle istruzioni precedentemente diramate, ha comunicato che dal 1° gennaio 2012, a seguito dell'entrata in vigore della nuova tabella dei diritti consolari, è stata eliminata la possibilità di applicazione della gratuità ex art. 55 L. n.342/2000, al momento del rilascio di un passaporto valido esclusivamente per i Paesi U.E.
    N.B. Resta però invariata l'esenzione dal pagamento della tassa annuale di concessione governativa, negli anni successivi al rilascio, nel caso di utilizzo del documento nei Paesi U.E.)

  • La ricevuta di pagamento di € 42.50 per il passaporto ordinario. Il versamento va effettuato esclusivamente mediante bollettino di conto corrente n. 67422808 intestato a: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del tesoro.
    La causale è: "importo per il rilascio del passaporto elettronico". Esistono bollettini pre-compilati distribuiti dagli uffici postali.


Per il rilascio di nuovo passaporto, a causa di deterioramento o scadenza di validità , con la documentazione deve essere consegnato il vecchio passaporto. 

Ricordiamo infine di portare con sé anche la stampa della ricevuta che viene inviata dal sistema dopo la registrazione al sito Agenda passaporto o consegnata dal Comune al momento della prenotazione appuntamento. 

Richiesta di passaporto se si è genitori di figli minori.
Se si è genitore di figli minori per richiedere il proprio passaporto è necessario l'assenso dell'altro genitore; non importa se coniugati, conviventi, separati, divorziati o genitori naturali. L'altro genitore firma l'assenso davanti al Pubblico Ufficiale presso l'ufficio in cui si presenta la documentazione (quindi davanti all'Ufficiale d'anagrafe del Comune) se presentata al Comune di Tavullia. In mancanza dell'assenso si deve essere in possesso del nulla osta del giudice tutelare. Se l'altro genitore è impossibilitato a presentarsi per firmare la dichiarazione di assenso il richiedente del passaporto potrà allegare una fotocopia del documento del genitore assente firmata in originale con una dichiarazione scritta di assenso all'espatrio firmata in originale (ai sensi del DPR 445 del 2000). Questa procedura è estesa a tutti i cittadini comunitari. Tutto ciò è previsto dalla legge per la tutela dei minori. 

Rilascio del passaporto a minori
LA DOMANDA va presentata con le stesse modalità previste per i maggiorenni.
Per richiedere il passaporto per il figlio minore è necessario l'assenso di entrambi i genitori (coniugati, conviventi, separati, divorziati o genitori naturali).  Questi devono presentare richiesta ed esprimere l'assenso davanti al Pubblico Ufficiale presso l'ufficio Anagrafe del Comune, (nel caso ivi si presenta la documentazione contestualmente nella domanda). Se uno dei due genitori è impossibilitato a presentarsi per la dichiarazione, il richiedente può allegare una fotocopia del documento del coniuge firmato in originale con una dichiarazione scritta di assenso all'espatrio firmata in originale (ai sensi del DPR 445 del 2000). Questa procedura è estesa ai cittadini comunitari. In mancanza dell'assenso si deve essere in possesso del nulla osta del giudice tutelare. Ricordiamo che per la legalizzazione delle foto (passaporto) l'interessato deve essere presente (anche se minore), altrimenti l'Ufficiale non può procedere poiché deve verificare al momento che la foto ritragga la persona.

LA DOCUMENTAZIONE
Alla domanda è necessario allegare la stessa documentazione prevista per i maggiorenni. Ricordiamo che gli importi da versare per il rilascio del passaporto per un minore (bollettino di C/C e contrassegno telematico) sono gli stessi dei maggiorenni. 
Ribadiamo per il passaporto di un minore la domanda di rilascio sarà firmata dai genitori ma il conto corrente per il pagamento del passaporto dovrà essere eseguito a nome del minore. 

Validità del passaporto
Per poter garantire una maggiore individualità e sicurezza ai minori la normativa prevede che sia i passaporti per minori che le carte d'identità per i minori abbiano due diverse tipologie di validità, al fine di garantire l'aggiornamento della fotografia e la identificazione del minore ai controlli di frontiera.

  • Minore da 0 a 3 anni: validità triennale

  • Minore dai 3 ai 18 anni: validità quinquennale


INDICAZIONI ULTERIORI PER L'ESPATRIO DEI MINORI
In caso di utilizzo del passaporto nei Paesi U.E si è esentati dal pagamento della tassa annuale di concessione governativa negli anni successivi al rilascio. Si ricorda che l'iscrizione del minore sul passaporto del genitore non è più valida dal 27.06.2012. I passaporti dei genitori con iscrizioni di figli minori rimangono validi per il solo titolare fino alla naturale scadenza del documento stesso.
I passaporti individuali con durata decennale rilasciati ai minori anteriormente alla data di entrata in vigore della nuova normativa (25 novembre 2009) sono comunque validi fino alla loro naturale data di scadenza.

Fino al compimento dei 14 anni i minori possono espatriare solo se:

  • accompagnati da almeno un genitore o con chi ne fa le veci (es: tutore esercente la potestà genitoriale) In questo caso sul documento del minore devono essere riportati i nomi dei genitori o del tutore o in alternativa gli stessi dovranno esibire al momento dell'espatrio la documentazione della nomina a tutore. Tutto ciò è necessario per impedire espatri illegali di minori per conto di terzi.

  • affidati ad un accompagnatore munito di dichiarazione di accompagno

  • affidato con dichiarazione di accompagno dai genitori o dagli esercenti la potestà genitoriale ad un Ente (es: compagnia aerea).

Compiuti i 14 anni i minori possono viaggiare senza accompagnatori sia in ambito UE che per destinazioni extra UE. 

La dichiarazione di accompagno
Nella dichiarazione di accompagno, vistata dagli organi competenti al rilascio del passaporto(QUESTURA) è riportato il nome della persona o dell'Ente cui il minore viene affidato e sottoscritta da chi esercita sul minore la potestà genitoriale. Pertanto in questo caso i genitori dovranno sottoscrivere la dichiarazione che resterà agli atti della questura. La questura provvederà quindi a rilasciare un modello unificato, che l'accompagnatore presenterà alla frontiera insieme al passaporto del minore in corso di validità. Suggeriamo per ogni evenienza di portare in questura insieme alla dichiarazione di accompagno anche una fotocopia del documento dell'accompagnatore, dei genitori e del minore.

Ultimo aggiornamento

Giovedi 03 Novembre 2022