Matrimonio

pubblicazioni e celebrazione

Data di pubblicazione:
06 Novembre 2019
Matrimonio

Il matrimonio civile o concordatario deve essere sempre preceduto dalle pubblicazioni, che vanno eseguite nei Comuni di residenza degli sposi e affisse per otto giorni consecutivi alla porta della casa comunale.
Ai sensi del D.P.R. 396/2000, nuovo regolamento sullo stato civile, i documenti necessari per la pubblicazione vengono richiesti direttamente dall’ Ufficio dello Stato Civile del Comune procedente la pubblicazione; è lo stesso Comune che richiede di eseguire la pubblicazione ad altro Comune per quegli sposi aventi residenza in Comuni diversi.
In caso di matrimonio concordatario, celebrato cioè secondo il rito cattolico, i nubendi devono dapprima rivolgersi al parroco, il quale rilascerà loro la richiesta di pubblicazioni da consegnare al Comune.

Il matrimonio può essere celebrato non prima del quarto giorno e non oltre il centoottantesimo giorno compiuta la pubblicazione.
In caso di matrimonio civile bisogna accordarsi con l’ Ufficio di Stato Civile per la disponibilità della sala e accordarsi sulla data.
Durante la celebrazione del rito, religioso o civile, i coniugi possono optare per il regime della comunione o della separazione dei beni, dichiarandolo rispettivamente o al Parroco o all’Ufficiale di Stato Civile. 

Certificazione
L’ ufficio rilascia al momento della richiesta i certificati di nascita, matrimonio, morte, nonché l’ estratto per riassunto dei vari atti di stato civile. 
I certificati di nascita o morte, attestanti situazioni non suscettibili di modifiche, hanno validità illimitata. 
Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data del rilascio.
Le copie integrali degli atti possono essere rilasciate soltanto alla persona cui l’altro si riferisce o a chi ne abbia un motivato interesse.
 

Ultimo aggiornamento

Giovedi 03 Novembre 2022