FONDO 2023 INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI

E' POSSIBILE PRESENTARE DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI, CHE RISPETTINO I REQUISITI DELL'AVVISO PUBBLICO DEL 19 SETTEMBRE 2023

Data di pubblicazione:
20 Settembre 2023
FONDO 2023 INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI

 

Destinatari del beneficio sono nuclei familiari destinatari di intimazione di sfratto che non hanno provveduto al pagamento del canone locativo per sopravvenuta impossibilità dovuta alla perdita o consistente riduzione della capacità reddituale; a titolo esemplificativo e non esaustivo le condizioni possono essere dovute a (art.2 comma 1 DM 30.3.2016):

1. perdita di lavoro per licenziamento;

2. accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;

3. cassa integrazione ordinaria e straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;

4. cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;

5. mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico;

 6. malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo stesso o la necessità dell’impegno di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

il richiedente deve possedere i seguenti requisiti:

  1. intimazione di sfratto per morosità incolpevole con citazione per la convalida (per i conduttori di alloggio ERP agevolata o sovvenzionata tale requisito è soddisfatto quando lo sfratto sia conseguente al Decreto emanato dal Giudice ai sensi dell’art. 32 R.D. n. 1165/1938 o conseguente alla risoluzione unilaterale del contratto ex art. 20 undecies, comma 1, LR n. 36/2005 e s.m.i cui abbia fatto seguito l’adozione del Decreto previsto dall’articolo 18, comma 1, DPR n. 1035/1972 – Vedi Parere del 26/10/2016 P.F. Attività Normativa della Regione Marche ;
  2. essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida; per i conduttori di alloggi ERP agevolata o sovvenzionata tale requisito è soddisfatto quando lo sfratto sia conseguente al Decreto emanato dal Giudice ai sensi dell’art. 32 R.D. n. 1165/1938 o conseguente alla risoluzione unilaterale del contratto ex art. 20 undecies, comma 1, LR n. 36/2005 e s.m.i. cui abbia fatto seguito l’adozione del Decreto previsto dall’articolo 18, comma 1, DPR n. 1035/1972 – Vedi Parere del 26/10/2016 P.F. Attività Normativa della Regione Marche;